Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

Normativa Nazionale   Normativa  Leggi









D. 06/09/2005 n. 185

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Sono tenute al rispetto di quanto disposto dal presente provvedimento

a) le imprese di trasporto

b) le imprese di importazione

c) le imprese di stoccaggio

d) le imprese di produzione

e) le imprese di Gnl

f) i soggetti proprietari degli apparati di misura dei parametri di qualità del gas naturale di cui all'art. 3, comma 1, o del solo PCS del gas naturale, qualora tali apparati di misura siano gli apparati di un punto di misura.

2. Il presente provvedimento non si applica ai gas diversi dal gas naturale. Titolo II Misura dei parametri di qualità del gas naturale

Art. 3 - Parametri di qualità del gas naturale

1. Ai fini del presente provvedimento i parametri di qualità del gas naturale, a garanzia della sicurezza del sistema di trasporto, nonchè dell'intercambiabilità e della trasportabilità del gas naturale, sono i seguenti

a) PCS

b) densità relativa

c) indice di Wobbe

d) anidride carbonica - CO(base)2

e) ossigeno - O(base)2

f) solfuro di idrogeno - H(base)2 S

g) zolfo da mercaptani - S(base)RSH

h) zolfo totale - S(base)tot

i) punto di rugiada dell'acqua

j) punto di rugiada degli idrocarburi.

Art. 4 - Misura del PCS del gas naturale

1. La determinazione del valore del PCS del gas naturale deve avvenire prendendo in considerazione almeno i seguenti elementi

a) metano - C(base)1

b) etano - C(base)2

c) propano - C(base)3

d) isobutano - iC(base)4 e) normalbutano - nC(base)4

f) isopentano - iC(base)5

g) normalpentano - nC(base)5

h) esani e superiori - C(base)6 +

i) azoto - N(base)2

j) anidride carbonica - CO(base)2.

2. La determinazione del valore del PCS del gas naturale deve avvenire sulla base della composizione chimica del gas nel rispetto della norma ISO 6976.

Art. 5 - Punti di misura nelle AOP

1. L'impresa di trasporto, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 5, dota ogni AOP, in cui ha suddiviso la rete di trasporto gestita, di un solo punto di misura che deve essere attrezzato con l'installazione fissa di uno o più gascromatografi, propri o di terzi, per la misura in continuo del PCS del gas naturale.

2. L'impresa di trasporto è responsabile per ogni punto di misura nelle AOP e con riferimento al PCS del gas naturale

a) della tempestiva e affidabile misurazione

b) dell'effettuazione dei controlli e delle tarature periodiche degli apparati di misura in modo conforme alla legislazione ed alle norme tecniche di riferimento vigenti in materia o, nel caso di loro incompletezza, a linee guida emesse dal Comitato Italiano Gas

c) della telelettura dei dati di misura e del loro utilizzo ai sensi di quanto previsto dal presente provvedimento.

3. L'impresa di trasporto è tenuta a rendere accessibili all'Autorità gli apparati di misura del PCS del gas naturale di ogni punto di misura nelle AOP per eventuali controlli.

4. Nel caso in cui gli apparati di misura del PCS di cui al comma 1 non siano di proprietà dell'impresa di trasporto, il proprietario di tali apparati è tenuto

a) al rispetto di quanto previsto dal precedente comma 2, lettere a) e b)

b) ad inviare all'impresa di trasporto interessata, entro il 31 ottobre di ogni anno, dichiarazione scritta di avere ottemperato a quanto previsto dal comma 2, lettera b), nell'anno termico precedente

c) ad inviare all'impresa di trasporto entro il 31 ottobre di ogni anno la documentazione attestante le cause delle eventuali mancate disponibilità delle misure orarie del PCS del gas naturale tra quelle indicate all'art. 14, comma 1

d) a rendere accessibili all'impresa di trasporto ed all'Autorità i propri ap parati di misura per eventuali controlli. In caso di mancato rispetto da parte del proprietario degli apparati di misura di quanto disposto dal presente comma, è fatto divieto all'impresa di trasporto di utilizzare le misure di tali apparati di misura.

5. L'impresa di trasporto non è tenuta a dotare una AOP di un punto di misura del PCS del gas naturale nel caso di rete di trasporto con un unico punto di alimentazione da una rete di gasdotti, nazionale o regionale, gestita da un'altra impresa di trasporto.

Art. 6 - Metodologia di individuazione e modifica delle AOP

1. L'impresa di trasporto definisce la metodologia per

a) individuare le AOP

b) confermare o modificare a cadenza mensile i confini delle AOP

c) aggiungere nuovi punti di misura in una AOP, a seguito di eccessiva variabilità del PCS, con conseguente individuazione di nuove AOP

d) aggregare più AOP esistenti, a seguito di prolungata assenza di modifiche dei confini delle AOP, con conseguente eliminazione di punti di misura del PCS esistenti

e) individuare un'AOP alternativa per l'attribuzione del valore giornaliero del PCS di una AOP in caso di indisponibilità del valore giornaliero della misura del PCS in una AOP.

2. L'impresa di trasporto pubblica sul proprio sito internet il proprio codice di rete di trasporto integrato con la metodologia di cui al comma precedente entro i novanta giorni successivi all'approvazione di tale metodologia da parte dell'Autorità.

Art. 7 - Punti di misura in ingresso

1. L'impresa di trasporto dota ogni punto di ingresso della rete di trasporto gestita con un punto di misura dei parametri di qualità del gas naturale in corrispondenza del medesimo punto di ingresso. Tale punto di misura in ingresso deve essere attrezzato, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 5, con apparati di misura, propri o di terzi, con l'installazione fissa di

a) gascromatografi per la misura in continuo del PCS del gas naturale, duplicati per i punti di importazione e per i punti di immissione da impianti di Gnl

b) altri apparati e sistemi di misura, limitatamente ai parametri di qualità non misurabili mediante gascromatografi.

2. L'impresa di trasporto è responsabile per ogni punto di misura in ingresso e con riferimento ai parametri di qualità del gas naturale di quanto previsto all'art. 5, comma 2.

3. L'impresa di trasporto è tenuta a rendere accessibili all'Autorità gli apparati di misura dei parametri di qualità del gas naturale di ogni punto di misura in ingresso per eventuali controlli.

4. Nel caso in cui gli apparati di misura dei parametri di qualità del gas naturale di cui al comma 1 non siano di proprietà dell'impresa di trasporto, il proprietario di tali apparati è tenuto, con riferimento a tali apparati di misura, al rispetto di quanto previsto all'art. 5, comma 4. Qualora il proprietario degli apparati di misura dei parametri di qualità del gas non assicuri mediante accordi sottoscritti con l'impresa di trasporto il rispetto di quanto previsto all'art. 5, comma 4, l'impresa di trasporto dota il punto di ingresso in questione con propri apparati di misura dei parametri di qualità del gas naturale.

5. L'impresa di trasporto non è tenuta ad attrezzare un punto di ingresso della rete di trasporto gestita degli apparati di misura di cui al comma 1 nel caso di

a) unico punto di alimentazione di una rete di trasporto da una rete di gasdotti, nazionale o regionale, gestita da un'altra impresa di trasporto

b) punto di ingresso, diverso dal caso di cui alla precedente lettera a e da un punto di importazione, caratterizzato da volumi giornalieri di gas inferiori a 100.000 standard metri cubi.

6. L'impresa di trasporto, qualora si avvalga di quanto previsto al comma 5, in alternativa a quanto previsto al comma 1

a) attrezza il punto di ingresso con un sistema di campionamento incrementale

b) fa riferimento a quanto previsto dalla norma UNI EN ISO 10715 «Gas naturale - Linee guida per il campionamento» per quanto riguarda la linea di campionamento, il controllo del processo di riempimento e la rintracciabilità della bombola

c) effettua almeno un campionamento al mese del gas raccolto con il sistema di cui alla precedente lettera a), con successiva analisi gascromatografica in un laboratorio accreditato SINAL o SIT

d) effettua determinazioni istantanee dei punti di rugiada.

Art. 8 - Intercettazione del gas naturale nei punti di ingresso della rete di trasporto per fuori specifica

1. E' fatto divieto di immettere nella rete di trasporto

a) gas naturale fuori specifica

b) gas naturale che, pur non essendo fuori specifica, contenga elementi di norma non presenti nel gas naturale in quantità che potrebbero recare danno agli utenti del servizio.

2. L'impresa di trasporto, fermo restando quanto previsto dai successivi commi 3 e 4, intercetta il gas naturale fuori specifica in un punto di ingresso della rete di trasporto gestita qualora tale fuori specifica non garantisca la sicurezza dell'impiego del gas naturale da parte di clienti finali direttamente o indirettamente serviti dalla rete di trasporto interessata dal gas naturale fuori specifica.

3. L'impresa di trasporto effettua l'intercettazione di cui al comma precedente nel rispetto delle leggi vigenti in materia e solo dopo avere svolto nei minimi tempi tecnici possibili un'adeguata analisi del fuori specifica ed una volta che siano stati utilizzati tutti gli strumenti di flessibilità a sua disposizione per garantire il bilanciamento quali-quantitativo delle reti da essa operate.

4. L'impresa di trasporto può continuare ad accettare in un punto di ingresso l'immissione di gas naturale per il quale la stessa impresa di trasporto abbia rilevato una oscillazione di uno o più parametri di qualità del gas naturale al di fuori delle specifiche previste, ove sia possibile assorbire tale variazione, ad esempio modificando opportunamente gli assetti delle reti in attesa dell'esaurirsi del transitorio del fuori specifica.

5. L'impresa di trasporto, in caso di intercettazione di un punto di ingresso della rete di trasporto gestita, ne dà tempestivamente comunicazione scritta agli utenti del servizio di trasporto coinvolti, al soggetto, impresa di importazione o impresa di Gnl o impresa di produzione o impresa di stoccaggio o altra impresa di trasporto, che abbia immesso fisicamente il gas naturale fuori specifica, e all'Autorità. Titolo III Indisponibilità delle misure dei parametri di qualità del gas naturale

Art. 9 - Misura oraria disponibile del PCS del gas naturale

1. La misura oraria del PCS del gas naturale in un punto di misura relativa ad un'ora si ritiene disponibile se, con riferimento alle misure effettuate nell'ora considerata il PCS è stato validamente rilevato per almeno la metà delle misure effettuate.

Art. 10 - Misura giornaliera disponibile del PCS del gas naturale

1. La misura giornaliera del PCS del gas naturale in un punto di misura relativa ad un giorno gas si ritiene disponibile se, con riferimento alle misure orarie riferite al giorno gas considerato, sono disponibili le misure orarie relative ad almeno dodici ore anche non consecutive.

Art. 11 - Indisponibilità della misura giornaliera del PCS del gas naturale in una AOP

1. L'impresa di trasporto, nel caso in cui per un punto di misura di una AOP non sia disponibile la misura giornaliera del PCS del gas naturale, attribuisce al punto di misura la misura giornaliera del PCS del gas naturale rilevata nello stesso giorno gas in un'AOP alternativa, individuata ai sensi della metodologia di cui all'art. 6, comma 1, lettera e), fatto salvo quanto previsto al comma successivo.

2. L'impresa di trasporto, qualora per un punto di misura di una AOP, per il quale non sia stato disponibile la misura giornaliera del PCS del gas naturale, non abbia reso nuovamente disponibile tale misura entro il settimo giorno gas successivo a quello in cui è iniziata l'indisponibilità del dato, a partire dall'ottavo giorno gas è tenuta ad effettuare il campionamento del gas naturale nel punto di misura di cui sopra con le modalità previste all'art. 7, comma 6, lettere a), b) e c), e ad utilizzare per l'AOP interessata il valore del PCS determinato dal laboratorio.

3. Nel caso in cui non sia possibile individuare un'AOP alternativa all'AOP per la quale non sia disponibile la misura giornaliera del PCS del gas naturale relativa ad un giorno gas, l'impresa di trasporto, qualora non abbia reso nuovamente disponibile tale misura entro il quarto giorno gas successivo a quello in cui è iniziata l'indisponibilità del dato, a partire dal quinto giorno gas è tenuta ad effettuare il campionamento del gas naturale nel punto di misura di cui sopra con le modalità previste all'art. 7, comma 6, lettere a), b) e c), e ad utilizzare per l'AOP interessata il valore del PCS determinato dal laboratorio. L'impresa di trasporto considera nei giorni gas in cui è risultata indisponibile la misura giornaliera del PCS del gas naturale e nei quali non è stato ancora effettuato il campionamento, il PCS medio mensile del mese precedente in quel punto di misura.

 

Pagina 3/5 - pagine: [1] [2] [3] [4] [5]

 



Normativa Italiana | Privacy, Disclaimer, © | Contact

2008-2011© Valid CSS! Valid HTML 4.01 Transitional